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  • 26.02.2011

Abusivismo e concorrenza sleale nel settore della mediazione immobiliare

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 42790/07) ha stabilito che "ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti ma è sufficiente il compimento di un'unica e isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro dell’autore o l’eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l’interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indisponibile". "La condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. – prosegue la Corte – consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione". La Corte ha poi evidenziato che "ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, pertanto, è irrilevante l'eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato; sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativi all'esercizio di tale professione, integra dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorché 'l'abusiva' prestazione 'professionale' sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione". In ultimo i Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che l'art. 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l'esercizio di determinate professioni".

Dopo il recepimento della Direttiva servizi quali sono i requisiti per poter svolgere professione di agente immobiliare?
È ancora necessario il superamento dell’esame di idoneità ?

L’art. 73 del  Decreto legislativo n.59/2010 di attuazione della Direttiva servizi richiama espressamente la disciplina stabilita dalla Legge professionale  n.39/89 e successive modifiche, con la conseguenza che il regime ivi stabilito rimane invariato. 

I requisiti richiesti rimangono, pertanto, quelli indicati all’art. 2, comma 3 della  L. 39/89, così come modificato dall’art. 18 della L. n.57/2001, ovvero:

  1. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
  2. avere il godimento dei diritti civili;
  3. risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
  4. aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
  5. aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto oppure  avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione dell’esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
  6. salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423; 10 febbraio 1962 n.57; 31 maggio 1965 n.575;
  7. 13 settembre 1982 n.646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n.1736 e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

In merito al punto “e” si precisa che, non essendo mai stato emanato il decreto di attuazione, viene applicata solo la prima parte del periodo, ovvero, la prescrizione relativa all’obbligo di frequentare, dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, “un corso di formazione e superare un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto”.
Conseguentemente, dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, occorre frequentare un corso di formazione organizzato da un ente abilitato per un numero di ore previsto dalla regione di competenza e, successivamente, superare l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 18 Legge 57/2001, deve essere , altresì, prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.